Art. 20.
(Autonomia finanziaria dell'ACS).

      1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
      2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico di cui all'articolo 21.
      3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 15, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), ed eliminare a quello delle Commissioni parlamentari competenti.
      4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione di cui al primo periodo alle Commissioni parlamentari competenti.